La Conferenza Stato-Regioni ha approvato il 25 maggio 2017 l’Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento”
In particolare, il provvedimento vieta l’attivazione dei tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all’esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professioni.
Rimane chiarito che tali linee guida non riguardano il tirocinio curricolare universitario ma esclusivamente quelli “formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo.
La Regione Veneto ha aggiornato sul proprio sito la sezione “Tirocini extracurriculari” consultabile al seguente link https://www.regione.veneto.it/web/lavoro/tirocini
Nella sezione FAQ del sito regionale alle domande:
– È possibile attivare tirocini per professioni riservate a professionisti abilitati o qualificati all’esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche?
– È possibile attivare tirocini extracurriculari ai sensi della DGR 1816/2017 per professioni, ad esempio, di farmacista, avvocato, dottore commercialista, consulente del lavoro, notaio?
viene chiarito che:
“In base alla regola generale, chiarita nell’accordo in materia di tirocini sottoscritto il 25 maggio 2017 in sede di Conferenza Stato Regioni e Province autonome, non è possibile attivare tirocini per professioni per le quali è previsto lo svolgimento di un tirocinio per l’accesso alla professione stessa e per persone che abbiano già sostenuto l’esame abilitante o qualificante.
Tali soggetti sia come persona fisica, che società di persone o società di capitali sono un datore di lavoro e possono accogliere, in quanto tale, soggetti in tirocinio, ma non per profili professionali riservati alle professioni abilitate.
Quanto esposto vale solamente per le ccdd. “professioni ordinistiche”, cioè per le professioni per il cui esercizio è prevista l’iscrizione ad un ordine, come, a titolo di esempio, ingegnere, avvocato, geologo, ecc.; per quanto riguarda, invece, le professioni per il cui esercizio è si previsto un titolo abilitante, ma non l’iscrizione ad un vero e proprio ordine professionale, come, ad esempio, estetista, acconciatore, guida turistica, ecc., nulla osta la possibilità per la persona abilitata di usufruire dell’esperienza formativa propria del tirocinio anche per profili coincidenti con quello per cui hanno acquisito il titolo abilitante.”
Pertanto non è più possibile attivare tirocini o stage a farmacisti iscritti all’Albo.