Speciale Elezioni

Le disposizioni regolamentari che disciplinano lo svolgimento delle elezioni sono state recentemente oggetto di modifica normativa con la L. 3/2018 (che ha modificato il D.Lgs.C.P.S. 233/46) e con il successivo D.M. 15 marzo 2018 e sono in parte modificate rispetto a quelle previste nel DPR 221/50 e nei Regolamenti interni dei singoli Ordini.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ELETTORALE

Il Presidente dell’Ordine territoriale deve convocare l’Assemblea elettorale che, favorendo l’equilibrio di genere e il ricambio generazionale, dovrà eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e i componenti il Collegio dei Revisori dei conti per il quadriennio 2020-2024.

Con la L. 3/2018, la durata del mandato è stata estesa di un anno e, pertanto, a decorrere dalla prossima tornata elettorale, gli organi resteranno in carica per un quadriennio.

Ai sensi dell’art. 2, comma 5, del suddetto D.Lgs.C.P.S. 233/46 e dell’art. 1, comma 2, del citato D.M. 15/3/2018, l’Assemblea deve essere convocata nel terzo quadrimestre (settembre-dicembre) del corrente anno e la proclamazione degli eletti deve essere effettuata al massimo entro il 31 dicembre.

L’Assemblea elettorale è valida qualora siano raggiunti i seguenti quorum di votanti (art. 2, comma 4, D.Lgs.C.P.S. 233/46 in combinato disposto con l’art. 1, comma 3, D.M. 15/3/2018):

  • in prima convocazione, quando abbiano votato almeno i due quinti (2/5) degli aventi diritto;
  • in seconda convocazione, quando abbiano votato almeno un quinto (1/5) degli iscritti;
  • a partire dalla terza convocazione, qualunque sia il numero dei votanti.

La convocazione all’Assemblea Elettiva è stata inviata a tutti gli iscritti tramite posta elettronica certificata (PEC)  e agli indirizzi e-mail registrati nei fascicoli personali.

ELETTORATO ATTIVO

Hanno diritto di voto per l’elezione dei componenti il Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti tutti gli iscritti all’Albo dell’Ordine (compresi gli iscritti nell’elenco speciale dei docenti e ricercatori universitari), inclusi i farmacisti sospesi dall’esercizio della professione. Il Presidente del seggio elettorale verifica l’identità dell’elettore e il suo diritto al voto.

CANDIDATURE:

CONSIGLIO DIRETTIVO

La legge del 2018 ha confermato l’eleggibilità di tutti gli iscritti all’Albo che abbiano presentato la propria candidatura nei termini di legge (compresi i Consiglieri ed i componenti del Collegio dei Revisori dei conti uscenti, nonché gli iscritti nell’elenco speciale dei docenti e ricercatori universitari e coloro che risultino sospesi dall’esercizio della professione). Nel caso di quest’Ordine professionale il numero dei Consiglieri da eleggere è 9 (gli iscritti all’Albo superano i 500 ma non i 1500)La candidatura potrà avvenire in forma singola ovvero nell’ambito di una lista che deve essere denominata.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

La citata riforma legislativa ha modificato la composizione del Collegio dei Revisori dei conti nel seguente modo:

  • un presidente iscritto nel Registro dei revisori legali, che è designato direttamente dal Consiglio direttivo dell’Ordine neoeletto;
  • tre componenti, di cui uno supplente, che sono eletti tra gli iscritti all’Albo sulla base di candidatura singola o della presentazione in lista.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da un supplente, indipendentemente dal numero degli iscritti all’Albo. Il membro supplente viene eletto come tale e non è, quindi, il primo dei non eletti tra i membri effettivi.

La candidatura potrà avvenire in forma singola ovvero nell’ambito di una lista che deve essere denominata.

Le liste denominate dei candidati ovvero le singole candidature alle cariche di componente del Consiglio direttivo dell’Ordine e del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere presentate perentoriamente, pena l’irricevibiltà, entro dieci giorni dalla data di svolgimento delle votazioni, ovvero entro le ore 15:00 di martedi’ 13 ottobre 2020, mediante posta elettronica certificata (PEC) ovvero a mano presso la sede dell’Ordine e devono essere sottoscritte da un numero di firme, autenticate dal Presidente o da un suo delegato, almeno pari al numero dei componenti dell’organo da eleggere (art. 2 D.M. 15/3/2018).

Pertanto non verranno accettate le candidature presentate oltre l’orario e la data sopra indicata.

L’Ordine provvederà alla pubblicazione delle liste e delle singole candidature in questa sezione, denominata “SPECIALE ELEZIONI”, solo a seguito dell’autenticazione delle firme, effettuata dal Presidente o da un suo delegato.

L’autenticazione delle firme da parte del Presidente o di un suo delegato potrà avvenire in modo congiunto con la presenza di tutti i sottoscrittori ovvero anche singolarmente da parte di ognuno di essi come di seguito comunicato:

VENERDI’ 9 OTTOBRE 2020: dalle ore 14:00 alle ore 15:00 presso la sede di Federfarma Venezia sita in Via Andrea Costa n. 19 Mestre – Venezia (VE)

MARTEDI’ 13 OTTOBRE 2020: dalle ore 14:00 alle ore 15:00 presso la Sede dell’Ordine sita in Via delle Industrie 19/B Marghera – Venezia (VE) 

In caso di mancato raggiungimento del quorum, in prima o in seconda convocazione, la singola candidatura e le liste già presentate restano valide.

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Si precisa che sarà possibile presentare liste in cui siano indicati congiuntamente l’elenco dei candidati alla carica di componente del Consiglio direttivo, nonché quello dei candidati alla carica di componente del Collegio dei Revisori dei conti.
In tal caso, la lista unica dovrà essere sottoscritta da un numero di firme, autenticate dal Presidente o da un suo delegato, almeno pari al numero dei componenti dei due organi da eleggere.
Si evidenzia che anche i candidati alle elezioni possono sottoscrivere le liste.

SCHEDE DI VOTAZIONE E OPERAZIONI DI VOTO

Per le votazioni sono predisposte due schede munite del timbro dell’Ordine di colore bianco per l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e di colore giallo per l’elezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
Non sono ammessi voti per delega, né per posta, né è consentito utilizzare strumenti diversi dalla matita copiativa a pena di nullità del voto (art. 5, comma 4, D.M. 15/3/2018).

Il voto può essere espresso per l’intera lista, riportando nella scheda la sola denominazione della lista ovvero riportando tutti i nominativi compresi nella lista; il voto può, altresì, essere espresso riportando nella scheda uno o più nominativi presenti nella o nelle liste pubblicate, ovvero il nominativo del candidato che si presenta singolarmente (art. 4, comma 4, D.M. 15/3/2018).

Per votare è necessario un documento valido di riconoscimento.

Il Presidente del seggio elettorale verifica l’identità dell’elettore e il suo diritto al voto e consegna le schede, unitamente ad una matita copiativa, che deve essere restituita al Presidente con le schede.

Sono nulle le preferenze contenute in schede che presentino scritture o segni tali che possano far riconoscere l’identità dell’elettore. Sono, altresì, nulle le schede che siano diverse da quelle consegnate dal seggio elettorale o che non siano state compilate con l’apposita matita copiativa (art. 5, comma 4, D.M. 15/3/2018).

Elenco Candidature