News: 10-06-2010
   Modifiche al DPR 309/90 - L. 38/2010 e DM 31.03.2010
Si allega il documento elaborato dal Prof.Realdon e Dr.ssa Dal Zotto.
Successivamente è pervenuto da parte della FOFI il seguente chiarimento:
""Limitatamente alle ricette bianche, compilate su ricettario personale del medico, il farmacista è tenuto a trattenere la ricetta e a conservarla, in originale ovvero in copia, per un periodo di due anni dalla data di spedizione o, in caso di consegna frazionata, dalla data dell’ultima annotazione degli estremi del documento di riconoscimento dell’acquirente. Tale obbligo, invece, non sussiste per le altre ricette compilate sul normale ricettario SSN.""
Torna all'archivio delle notizie